Studio legale esperto in contrattualistica internazionale

Un contratto internazionale commerciale ben costruito è il migliore investimento per la tua azienda quando decidi di valicare i confini nazionali.

Quando hai intenzione di realizzare una transazione commerciale con un’altra parte appartenente a un altro sistema giuridico, è fondamentale valutare bene la situazione per tutelare la tua azienda.

Hai bisogno di un avvocato esperto in contrattualistica internazionale che non solo conosca la legge applicabile ai contratti internazionali, ma che, soprattutto, sia in grado di rispondere alle esigenze del tuo business e permetterti di affrontare il mercato estero forte di un consulente competente e professionale.

La principale differenza tra un contratto internazionale commerciale ed uno locale è che non sempre si conosce la normativa straniera. Spesso capita che le parti stabiliscano in un contratto internazionale la legge applicabile, detto Foro competente, per poi scoprire che tale decisione è nulla di diritto perché in contrasto con una norma locale.

Nella contrattualistica internazionale non ci si può rifare a modelli e template già esistenti: prima di redigere un contratto internazionale, si devono discutere le clausole specifiche per proteggere la tua azienda evitando spiacevoli sorprese.

La disciplina di un contratto di distribuzione in Spagna non è la stessa di un contratto di distribuzione in Italia: la contrattualistica internazionale può riservare amare sorprese a chi non si affida a un consulente che conosca profondamente gli ordinamenti giuridici dei due Paesi.

Lawants: avvocati per contratti internazionali

Il nostro studio offrire un’assistenza giuridica di altissima qualità, inclusi servizi di contrattualistica internazionale proprio per spiegare e far capire ai nostri clienti le differenze tra i diversi ordinamenti giuridici e come gestire correttamente un rapporto internazionale. Non è possibile creare nuove opportunità e aiutare i nostri clienti a condurre la propria attività in Spagna se prima non li abbiamo opportunamente informati sulla regolamentazione del contratto internazionale (ad esempio, la legge applicabile, il Foro competente, eventuali clausole contrattuali, ecc) che vogliono formalizzare.

I nostri avvocati esperti in contratti internazionali sono sempre accanto al cliente per cercare e proporre la soluzione giusta per ogni transazione commerciale.

Ma quali norme regolano i contratti internazionali commerciali, con particolare riferimento al contratto di distribuzione commerciale e al contratto internazionale di agenzia? Analizziamo insieme il tema della legge applicabile secondo quanto disposto dalla contrattualistica internazionale.

Quale legge regola i contratti internazionali

Nel commercio internazionale le parti possono stabilire di comune accordo come regolare i propri rapporti contrattuali. Tuttavia può darsi il caso in cui le parti non siano riuscite a disciplinare e a prevedere ogni singola situazione possibile nella contrattualistica. Quanto stabilito nei contratti internazionali commerciali può non essere dirimente in caso di contrasti. 

Infatti, in presenza di lite o controversia, il Giudice deve quindi essere in grado di interpretare il contratto internazionale in base alla legge applicabile per poter interpretare la volontà delle parti e colmare le lacune della contrattualistica e dei contraenti.

Per questo motivo esistono le norme di diritto internazionale privato, che variano da ordinamento a ordinamento. Fondamentale ricordare che, circa la contrattualistica internazionale, in ambito UE esiste il Regolamento CE 593 del 17 giugno 2008 che ha aggiornato le norme fino ad allora applicabili e che trovavano la loro fonte nella Convenzione di Roma del 1980 e che sono la base per ogni avvocato esperto in contrattualistica internazionale.

Trattandosi di temi tecnici, in questa sede ci limitiamo unicamente a richiamare la tua attenzione sull’estrema importanza che riveste per le parti di un contratto internazionale decidere la legge applicabile in materia di interpretazione del contratto, consegne, inadempimento, esecuzione in Spagna degli obblighi derivanti dal contratto internazionale, risarcimento danni ed estinzione delle obbligazioni.

In assenza di una previsione delle parti circa la legge che regola il contratto internazionale, l’avvocato, il giudice o l’arbitro dovrà riferirsi alle norme di diritto internazionale per individuare la legge che regola il rapporto giuridico di cui ai contratti internazionali commerciali stipulati dalle parti.

Con riferimento al contratto di agenzia internazionale, clicca QUI per approfondire l’argomento. Le norme previste per il contratto di agenzia in Spagna sono applicabili in via analogica anche al contratto di distribuzione.

Contratto di distribuzione

Cosa accade per quanto riguarda il contratto di distribuzione commerciale, uno tra i più diffusi contratti internazionali? Il contratto di distribuzione in Spagna è privo di una specifica disciplina legislativa, per questo si applicano in via analogica le norme previste per il Contratto di Agenzia nella Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia soprattutto con riferimento alle indennità per clientela.

Le parti possono stabilire nel contratto di distribuzione un diritto di esclusiva, ma non è obbligatorio. Una società italiana può infatti avere più distributori in Spagna, e può anche raggiungere diversi accordi commerciali con ciascuno di essi.

La caratteristica del contratto di distribuzione in Spagna è che il distributore acquista determinati beni dalla società per rivenderli autonomamente ai propri clienti. In caso di mancata vendita ai clienti finali, il distributore dovrà quindi pagare il prezzo alla società che non assume il rischio commerciale.

Diverso è il caso di contratto di fornitura per cui il fornitore o somministratore si obbliga ad eseguire, in favore di un cliente (c.d. somministrato), una fornitura di determinati beni, in cambio del pagamento di un corrispettivo.

In base alla nostra esperienza sui contratti internazionali, l’errore tipico delle aziende italiane è non prevedere che, in caso di risoluzione del contratto di distribuzione in Spagna, è dovuta un’indennità per clientela da calcolarsi in base a varie circostanze. È possibile prevedere, regolare e anche limitare detta indennità nel contratto di distribuzione. Il nostro Studio vanta un’importante esperienza in materia di contrattualistica internazionale: sapremo consigliarti al meglio circa il tuo contratto di distribuzione commerciale.

Per questo, in base alla nostra lunga esperienza in contrattualistica internazionale, teniamo a ribadire un concetto-chiave: è importante formalizzare per iscritto un contratto di distribuzione in Spagna in modo da poter prevedere tutte le vicende del rapporto e non avere sorprese quando il contratto terminerà.

Risoluzione contratto di distribuzione in Spagna

In caso di risoluzione del contratto di distribuzione in Spagna, il distributore ha diritto a reclamare alla Società un’indennità per l’attività commerciale svolta fino a una determinata data e sulla premessa che la Società continuerà a beneficiare della precedente attività del distributore. Si applica in via analogica la normativa prevista per il contratto di agenzia in Spagna.

Per questo è utile stabilire in un contratto di distribuzione gli obiettivi minimi di fatturazione, o prevedere altre clausole, che permettano in caso di risoluzione di ridurre l’indennità dovuta al distributore spagnolo. Sarà essenziale aver stipulato un contratto di distribuzione e aver regolato questo punto del rapporto di distribuzione.

Una particolare attenzione va riservata al Foro competente in caso di risoluzione del contratto internazionale di distribuzione. Probabilmente non ha senso stabilire la competenza del Giudice italiano: in caso di domanda di reclamazione giudiziaria del distributore, questi avrà un titolo immediatamente esecutivo in Italia. Viceversa, se la società stabilisce la competenza del giudice spagnolo, in caso di reclamo nei confronti del distributore spagnolo, la società italiana disporrà di un titolo esecutivo in Spagna, e, in caso contrario, il distributore spagnolo non potrà escutere direttamente la società italiana.

Quando si stipulano contratti internazionali commerciali molte volte le parti scelgono il Foro applicabile in base a campanilismi senza senso. Sul punto è importante ricevere la consulenza di un avvocato esperto in contrattualistica internazionale proprio per ricevere tutte le informazioni, e poter prendere una decisione sul foro applicabile in base agli accordi commerciali e ciascun contratto di distribuzione in concreto.

Contratto di agenzia in Spagna

Esiste un’importante differenza con l’Italia da tenere in considerazione, spesso ignorata anche dagli avvocati italiani. Mentre in Italia il contratto di agenzia è disciplinato dal Codice civile, in Spagna è un contratto tipico regolato in una legge statale ( Ley 12 del 27 Mayo 1992 sobre el contrato de Agencia), la quale sancisce alcune tutele minime obbligatorie a favore dell’agente; è fondamentale tenere presente questa specificità nella contrattualistica internazionale.

In Spagna non esiste la figura del procacciatore di affari. Il contratto di Agenzia in Spagna è così definito nell’art. 1 della legge sopra citata: “Ogni volta in cui una persona fisica o giuridica, detta agente, si impegna nei confronti di un’altra persona in modo continuativo o stabile, in cambio di una remunerazione, a promuovere atti o transazioni commerciali per conto di altri, o a promuoverli e concluderli per conto e in nome di altri, in qualità di intermediario indipendente, senza assumere, se non diversamente concordato, i rischi e i benefici di tali transazioni”.

Gli elementi fondamentali del rapporto di Agenzia in Spagna sono quindi:

a) un’attività continuativa o stabile;

b) una remunerazione;

c) la promozione di atti commerciali come intermediario indipendente.

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