Nuova disciplina sulla compravendita di prodotti agricoli e agroalimentari
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Nuova disciplina sulla compravendita di prodotti agricoli e agroalimentari

All’inizio di quest’anno il Governo italiano ha approvato la Legge 24 marzo del 2012 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. L’articolo di legge che si riferisce alla compravendita di prodotti agricoli e agroalimentari tra professionisti è l’art. 62 entrato in vigore lo scorso 24 ottobre.

L’articolo 62 della legge 24 marzo 2012:

  • I contratti che hanno per oggetto la compravendita di prodotti agricoli o agroalimentari tra professionisti (non a consumatori finali) dovranno necessariamente avere la forma scritta. Nel contratto si dovrà indicare esattamente la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti venduti, il prezzo e le modalità di consegna e di pagamento.
  • La forma di pagamento obbligatoria sarà di 30 giorni per i prodotti deteriorabili in base alla definizione contenuta nella stessa legge, e di 60 giorni per tutti gli altri prodotti. I 30/60 giorni si calcolano dall’ultimo giorno del mese in cui si emette la fattura.
  • La legge stabilisce e prevede sanzioni economiche in caso di inosservanza.

CONSIDERAZIONI in materia di compravendita di prodotti agricoli e agroalimentari:

(1) Il principale problema dei distributori che comprano prodotti italiani è quello dover pagare i propri fornitori a 30/60 giorni. Come evitarlo?

(2) Come prima cosa va detto che la legge stabilisce espressamente che il termine decorre dall’ultimo giorno del mese in cui viene emessa la fattura. Ciò significa che se il distributore non emette fattura…il termine non inizia a decorrere…. In ogni caso non si tratterebbe di una soluzione definitiva per cui dobbiamo investigare ulteriormente alla ricerca di una soluzione migliore e definitiva.

(3) La legge 24 marzo 2012 è una legge italiana che si applica esclusivamente alle persone soggette alla legge italiana. Se la relazione contrattuale tra le parti è regolata quindi dalla legge di altro  Paese, non si applicherà la legge 24 marzo 2012. Dobbiao quindi chiederci quale legge si applica a una compravendita internazionale.

Il Regolamento Comunitario (CE) 593/2008 del 17 giugno (altresì detto “Regolamento Roma I”) stabilisce un sistema di criteri di connessione o regole sussidiarie da applicare per determinare la legge applicabile ai rapporti internazionali qualora le parti non abbiano stabilito nulla al riguardo. Il criterio di connessione principale è la libera autonomia delle parti, e solo in mancanza di una espressa loro volontà si farà ricorso ai criteri stabiliti nel regolamento per individuare la legge applicabile.

È così che, in quei casi in cui le parti non abbiano espressamente stabilito una legge applicabile, in caso di contratto di distribuzione si applicherà la legge del paese dove ha sede l’importatore.

(4) L’interpretazione è confermata anche dalla Circolare applicativa diramata dal Ministero delle politiche Agricole e Forestali dove indica espressamente che : “l presente decreto reca le modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso si applica ai contratti di cui al comma 1 del predetto articolo 62 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana”. Attenzione quindi se la consegna avviene secondo Incoterm EXW – Ex Works.

(5) Mentre la Legge 24 marzo 2012 si applicherà a tutte le importazioni in Italia di prodotti agricoli e agro alimentari, è espressamente esclusa l’applicazione di detta legge alle esportazioni fuori dall’Italia.

Conclusioni in materia di compravendita di prodotti agricoli e agroalimentari:

La legge 24 marzo 2012 non si applicherà ogni volta in cui le parti abbiano deciso di comune accordo per la non applicazione della legge italiana. E per far ciò sarà sufficiente escluderlo espressamente nel proprio contratto di distribuzione. In caso di assenza di foro scelto dalle parti, la legge applicabile al contratto di distribuzione sarà la legge spagnola in conseguenza del domicilio in Spagna del distributore.

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