Misure processuali e concorsuali in Spagna come conseguenza dello stato di allarme dichiarato in relazione al coronavirus COVID-19

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Misure processuali e concorsuali in Spagna come conseguenza dello stato di allarme dichiarato in relazione al coronavirus COVID-19

Il Real decreto 463/2020 dello scorso 14 marzo, ha dichiarato lo stato di allarme in Spagna al fine di affrontare la situazione di emergenza sanitaria provocata dal coronavirus COVID-19.

Il suddetto decreto, assieme al successivo Real Decreto-legge 8/2020 del 17 marzo sulle misure urgenti e straordinarie per far fronte all’impatto economico e sociale del COVID-19, di concerto con le norme in materia di sviluppo emanate dal Consiglio Generale del Potere Giudiziale, hanno determinato e stabilito le seguenti misure processuali e concorsuali quali conseguenza dello stato di allarme dichiarato in relazione al coronavirus COVID-19:

  • Sospensione dei termini processuali nonché delle scadenze e attività giudiziali programmate

Sono sospesi ed interrotti i termini e le scadenze previsti dalle leggi processuali per tutti gli ordini giurisdizionali.
Il computo dei termini riprenderà nel momento in cui non sarà più vigente il presente real decreto o, eventualmente, sue successive proroghe.

Allo stesso modo, sono sospese tutte le attività giudiziali programmate e i termini processuali interessati da tale decisione, fatti salvi i servizi essenziali.

Sono considerati servizi essenziali tutte quelle attività giudiziali che, qualora non venissero poste in essere, potrebbero determinare pregiudizi e danni gravi ed irreparabili.

In particolare, si considerano servizi essenziali: l’adozione delle misure cautelari nella giurisdizione civile e, nel sociale, la celebrazione dei processi dichiarati urgenti dalle leggi, nonché le misure cautelari urgenti, così come i procedimenti di ERE e di ERTE.

  • Sospensione dei termini di prescrizione e caducità

I termini di prescrizione e caducità di qualsiasi azione e diritto sono sospesi durante tutta la vigenza dello stato di allarme ed, eventualmente, di sue successive proroghe.

  • Sospensione dell’obbligo del debitore di ricorrere alle procedure di insolvenza (concurso de acreedores)

Durante la vigenza dello stato di allarme, il debitore che si trovi in stato di insolvenza non avrà l’obbligo di ricorrere alle procedure di concurso de acreedores.

Per tutto il periodo di vigenza dello stato di allarme, e per tutti i due mesi successivi alla sua fine, i giudici non tramiteranno le richieste di concurso necesario (richiesta di dichiarazione di insolvenza presentata dal creditore) che siano state presentate durante la vigenza dello stato di allarme o durante i due mesi successivi.

Se venisse presentata una richiesta di concurso voluntario (richiesta di dichiarazione di insolvenza presentata del debitore), questa verrebbe esaminata con preferenza rispetto a une’eventuale altra sollecitudine di concurso necesario, ciò anche nel caso in cui sia stato presentato con data posteriore a quest’ultimo.

Non sarà obbligato a richiedere la dichiarazione di concurso durante la vigenza dello stato di allarme nemmeno il debitore che abbia comunicato al giudice competente l’inizio della negoziazione con i creditori per cercare un accordo di rifinanziamento, o un accordo extra giudiziale di pagamento, o, ancora, per ottenere adesioni a una proposta anticipata di convegno.

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