Come funziona il licenziamento in Spagna:
1 – In Spagna non esiste il concetto di “giusta causa” come in Italia.
2 – In Spagna l’azienda può legittimamente licenziare (despido procedente) nei casi “oggettivi” previsti ex art. 52 dello Statuto dei lavoratori, o in caso di licenziamento disciplinare (art. 54).
3 – In caso di licenziamento disciplinare è necessario verificare la norma speciale contenuta nelle convenzioni applicabili. Presentarsi al lavoro con mezz’ora di ritardo in un ristorante o in un negozio (che rischia di non poter aprire) è ben altra cosa rispetto al ritardo di un’ora in uno studio legale. In caso di licenziamento disciplinare non è dovuto il pagamento di alcuna indennità.
4 – Quando il licenziamento non è “procedente”, ovvero qualora l’azienda non abbia un valido motivo tra quelli previsti nello statuto dei lavoratori per licenziare (art. 52 o 54), il licenziamento si considera “improcedente” e l’azienda deve pagare un’indennità pari a 33 gg./anno lavorato (in precedenza i giorni erano 45) fino a un massimo di 12 mesi. L’azienda deve concedere un periodo di preavviso di 15 giorni, ma ha la facoltà di mandare immediatamente a casa il dipendente retribuendo questo periodo di 15 giorni.
La procedura è la seguente: viene consegnata la lettera di licenziamento, viene corrisposto il “Finiquito”, ovvero lo stipendio, i 15 giorni di preavviso e le eventuali ferie non retribuite.
Il dipendente deve presentare istanza per un tentativo di mediazione obbligatoria con la azienda che, dopo circa tre mesi, decide che somma economica proporre al dipendente a titolo di liquidazione. Se l’azienda propone il pagamento di 33 gg/anno lavorato, il dipendente accetterà perché sa che non potrà avanzare ulteriori rivendicazioni. Diversamente, potrebbe avere interesse ad adire un Giudice. In nessun caso – salvo licenziamento nullo – l’azienda deve pagare più di 33 gg./anno lavorato con un limite di 12 mesi. Partimenti, non esiste l’obbligo di reintegro.
5 – Licenziamento obbiettivo per cause economiche o per ristrutturazione dell’impresa: va ricompreso nell’art. 52 dello Statuto dei lavoratori anche il caso in cui l’azienda, per motivi economici o necessità di ristrutturazione aziendale, abbia necessità di licenziare il dipendente. In questo caso l’azienda deve pagare un’indennità pari a 20 gg/anno lavorato (da liquidare immediatamente), fino a un massimo di 12 mensilità. È una procedura non sempre consigliabile in quanto l’onere della prova è a carico dell’azienda. A seconda dei casi, a volte conviene pagare 33 gg/anno lavorato e concludere la procedura.
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