Quadro normativo spagnolo
I contratti di agenzia e di distribuzione in Spagna hanno diverse fonti normative. Mentre il contratto di agenzia è una fattispecie tipica disciplinata nella legge 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de Agencia, legge introdotta in ottemperanza alla Direttiva comunitaria esistente in materia, il contratto di distribuzione è una fattispecie atipica nel senso che non esiste una normativa specifica. Di conseguenza, in caso di risoluzione di un contratto di distribuzione in Spagna, la Giurisprudenza consolidata ritiene di poter applicare in via analogica la normativa prevista per il contratto di agenzia.
Risoluzione del contratto del contratto di Agenzia o di distribuzione
- In caso di contratto a tempo determinato, il contratto di agenzia e di distribuzione in Spagna si estingue per scadenza naturale del termine salvo il caso in cui una delle parti non abbia adempiuto a un obbligo contrattuale essenziale.
- In caso di contratto a tempo indeterminato, il contratto di agenzia e di distribuzione in Spagna può essere risolto – anche unilateralmente – in qualsiasi momento da ciascuna delle parti purché la risoluzione sia fatta in buona fede, ovvero rispettando il periodo di preavviso stabilito di comune accordo dalle parti nel contratto o, in mancanza, secondo quanto stabilito dalla legge. Il termine legale minimo obbligatorio per la risoluzione di un contratto di agenzia e di distribuzione in Spagna è pari a un mese per anno di durata del contratto, con un massimo di sei mesi.
Indennità di clientela
In caso di risoluzione del contratto di agenzia e di distribuzione in Spagna, e sempre fatto salvo il caso in cui la risoluzione non sia stata determinata da inadempimento di una obbligazione essenziale dell’agente o del distributore, questi avrá diritto a percepire una indennità supplettiva di clientela il cui importo massimo non potrà superare la media delle commissioni percepite negli ultimi cinque anni di durata del contratto, o durante tutta la durata dello stesso qualora sia stata inferiore a cinque anni. Il compito del Giudice consisterà nel circostanziare detto importo massimo per stabilire l’importo cui avrà effettivamente diritto l’ex agente o distributore a seconda della fattispecie concreta.
Dovrà verificare pertanto se l’agente o distributore ha effettivamente apportato nuovi clienti alla società, se questa continua a beneficiare della pregressa attività dell’agente o del distributore, se esistono eventuali clausole di esclusività, o divieti di non concorrenza, etc.
In questi casi la difficoltà obiettiva per l’ex agente o distributore spagnolo consiste nel riuscire a accedere alle informazioni contabili e commerciali della società per poter dimostrare che questa continua a beneficiarsi della sua pregressa attività dopo la risoluzione del contratto di agenzia e di distribuzione in Spagna.
Indennità per mancato preavviso
Indipendentemente dall’indennità di clientela qualora dovuta, in caso di risoluzione del contratto da parte di una delle parti senza rispettare il periodo minimo di preavviso è tenuta a pagare l’indennità per mancato preavviso. Detta indennità sarà calcolata non in base al principio dell’arricchimento senza giusta causa (a fondamento della indennità di clientela), ma in base ai danni e pregiudizi effettivamente cagionati e sofferti dall’altra parte. Ciascuna parte ha diritto alla risoluzione di un contratto a tempo indefinito a condizione che la risoluzione avvenga in base al principio di buona fede. Per questo la risoluzione deve essere comunicata con un periodo minimo di un mese per anno di durata del contratto (massimo 6 mesi).
In caso di dubbi sulla risoluzione del contratto di agenzia e di distribuzione in Spagna, non esiti a contattare uno dei nostri Professionisti.