La dichiarazione di nullità della cláusula suelo in Spagna

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La dichiarazione di nullità della cláusula suelo in Spagna

Non c’è stato nemmeno il tempo di digerire le Sentenze del Tribunal Supremo del 19 marzo e del 9 maggio che hanno dichiarato la vessatorietà delle “clausole di protezione del tasso di interesse sul suolo” (cd. cláusula suelo) previste dalle banche nelle proprie condizioni generali per i mutui, che già sono arrivate le prime sentenze dei Giudici di primo grado che hanno applicato i criteri individuati dalla Corte suprema. In questo modo, stanno già emergendo le prime contraddizioni e i primi dubbi circa la possibilità, o meno, di poter reclamare alla banca la restituzione delle somme di denaro fino ad ora pagate in virtù della clausola suolo dichiarata nulla.

Il Tribunal Supremo, nella propria sentenza del 9 maggio 2013 sulla cláusula suelo, pur apprezzando e dichiarando la nullità della clausola di protezione del tasso di interesse sul suolo quando il cliente non è stato debitamente informato e allertato sui possibili rischi e sulle possibili conseguenze, si è limitato a stabilire l’obbligo di eliminare la clausola dal contratto con conseguente divieto per la banca di continuare a richiedere il pagamento degli interessi maturati in virtù di detta clausola.

Tuttavia, il Tribunal Supremo non ha avuto il coraggio di affrontare la questione della cláusula suelo attinente alla retroattività della dichiarazione di nullità, ed ha evitato di condannare le banche alla restituzione degli interessi ingiustamente già pagati in virtù di detta clausola dichiarata nulla. Con la motivazione e la necessità di dover prevenire “gravi disordini sull’ordine pubblico economico del Paese”, la Suprema Corte non sembra cioè aver imposto un obbligo generalizzato di restituire le somme già corrisposte negli anni passati a titolo di interessi.

È interessante il dato per cui le sentenze del Tribunale civile nr. 4 di Orense del 13 maggio 2013, e del Tribunale del Commercio (cd. Juzgado de lo Mercantil)  nr. 2 di Malaga del 23 maggio 2013 si sono discostati dalla decisione della Suprema Corte in quanto, pur accogliendo il criterio della dichiarazione di nullità delle clausola suole, hanno stabilito e sentenziato l’obbligo delle banche incriminate di restituire gli importi già addebitati a titolo di interesse per la clausola suolo. In altre parole, in queste due sentenze, il Giudice ordinario ha riconosciuto e affermato la retroattività della dichiarazione di nullità della clausola di protezione di interesse sul suolo.

Entrambe le sentenze sulla cláusula suelo fanno leva su un ragionamento fondamentale.

– La sentenza della Corte Suprema del 9 maggio 2013 è stata emessa a seguito di una azione collettiva (class action) intentata dalla Associazione Nazionale utenti banche e finanziarie (AUSBANC) che chiedeva di far cessare la possibilità per le banche di includere tale clausola nelle proprie condizioni generali per la difesa degli interessi dei consumatori. Nella domanda giudiziale, il altre parole, Ausbanc non ha richiesto la condanna alla restituzione degli interessi già liquidati, ma unicamente l’eliminazione per il futuro della possibilità per le banche di utilizzare dette clausole nelle proprie condizioni generali.

Ciò si spiega in quanto la Corte Suprema aveva riconosciuto alla Associazione AUSBANC una legittimazione processuale straordinaria limitata alla cessazione degli effetti illegali con riferimento alla Ley de Condiciones Generales de la Contratación ed alla Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios,  e non per altre azioni. In altre parole, AUSBANC non aveva legittimazione attiva per chiedere, per esempio, la condanna alla restituzione di interessi già versati. Non avrebbe neppure potuto farlo, perché la class action era stata promossa nell’interesse di una categoria di consumatori, non nell’interesse di determinate persone. È quindi lecito e legittimo domandarsi che tipo di sentenza avrebbe emesso il Tribunale Supremo nella diversa ipotesi in cui l’azione contro la cláusula suelo fosse stata intentata da una persona fisica determinata, qualora cioè si fosse dovuta riferire a quel caso analizzando una fattispecie concreta, e non rapportata all’intero ordine pubblico economico.

– In ogni caso, appare e risulta sorprendente la debolezza del ragionamento giuridico a fondamento della decisione per non stabilire la retroattività degli effetti della propria sentenza, ovvero la “salvaguardia dell’ordine economico sociale”. Questa motivazione è del tutto estranea alle competenze proprie della Corte, questo  valore è cioè del tutto estraneo alla disciplina che regola le condizioni generali della contrattazione, e la protezione dei consumatori, che sono le uniche norme di riferimento che la Corte avrebbe dovuto utilizzare come criterio guida per la emettere la propria sentenza. Questa è stata esattamente la contraddizione che è stata rilevata dal Tribunale civile nr. 4 di Orense nella propria sentenza dello scorso 13 maggio.

Come se ciò non bastasse, sia il Tribunale civile, che il Tribunale del Commercio, hanno rilevato una ulteriore contraddizione della Suprema Corte. Entrambe le sentenze hanno infatti richiamato e applicato l’art. 1303 del Codice civile per apprezzare e stabilire la fondatezza della richiesta di ricevere la restituzione degli interessi già pagati alla banca in virtù della clausole di protezione del tasso di interesse sul suolo. L’articolo del Codice civile è chiaro, e coerentemente con la dottrina classica stabilisce le conseguenze della dichiarazione di nullità rispetto alla dichiarazione di annullamento.

Quando una clausola viene dichiarata nulla, infatti, la stessa va considerata come se non fosse mai esistita, e pertanto ne vanno rimossi tutti gli effetti giuridici ex tunc. Viceversa, in caso di annullamento di una clausola, la stessa cessa di avere efficacia dalla dichiarazione dei annullamento (ex tunc), ma sono fatti gli effetti precedentemente già prodotti. Si tratta di un principio fondamentale del Diritto a fondamento dell’intero ordinamento giuridico, richiamato giustamente dai Tribunali di primo grado che nelle loro sentenze hanno espressamente ricordato che un Giudice è sottomesso “alla legge e non alla Giurisprudenza“.

L’argomento è estremamente interessante, e indubbiamente si è aperto un fronte importante nella battaglia per l’eliminazione della clausola di protezione del tasso di interesse sul suolo. Speriamo che nei prossimi mesi si continui a discutere di questa fattispecie nei Tribunali, e che siano gli stessi cittadini a capire di avere di fronte a se una occasione unica per recuperare rate del mutuo precedentemente pagate, evitando altresì di dover continuare a pagare interessi vessatori qualora non siano stati debitamente informati nel momento della sottoscrizione del contratto di mutuo.

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