Il Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, mira a semplificare, accelerare e ridurre i costi delle controversie e le esecuzioni transfrontaliere e le esecuzioni relative a crediti pecuniari di importo specifico dovuti, esigibili e non contestati.
Controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale
Il succitato Regolamento si applica nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione della Danimarca.
Ai sensi del Regolamento, una controversia è transfrontaliera quando una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del tribunale competente adito per la domanda di ingiunzione di pagamento europea. Ad esempio, una richiesta di recupero crediti tramite il procedimento di ingiunzione di pagamento europeo avviata da una società domiciliata in Italia o in Francia nei confronti di una società domiciliata in Spagna.
Una volta ottenuto il titolo esecutivo, spesso non si ha l’esperienza necessaria per iniziare l’esecuzione in Spagna con conseguente impossibilità di recuperare il credito.
Competenza giurisdizionale per le ingiunzioni di pagamento europee
Per iniziare un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, dove va presentata la domanda? La giurisdizione competente rispetto a una domanda di ingiunzione di pagamento europea è determinata in conformità al Regolamento (UE) 1215/2012 del 12 dicembre 2012.
Il regolamento prevede, tra l’altro, una giurisdizione speciale:
- In materia contrattuale, è competente il tribunale del luogo di esecuzione dell’obbligazione principale.
- In caso di vendita di beni, è competente il tribunale del luogo in cui i beni sono stati o devono essere consegnati.
- In caso di prestazione di servizi, la competenza per l’ingiunzione di pagamento del giudice del luogo dello Stato membro in cui i servizi sono stati o devono essere prestati.
In Spagna, la giurisdizione oggettiva spetta ai tribunali di Primo grado.
Richiesta e procedura di ingiunzione di pagamento europea
La domanda di ingiunzione di pagamento europea deve essere presentata utilizzando il modulo standard A di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 1896/2006.
La domanda deve contenere, tra le altre cose, il nome e l’indirizzo delle parti, il tribunale adito, l’importo del credito e, se del caso, l’importo degli interessi e delle spese e una descrizione delle prove a sostegno della domanda.
La procedura europea di ingiunzione di pagamento europea: una volta presentata la domanda, se il Tribunale ritiene che la istanza soddisfa tutti i requisiti emette l’ingiunzione di pagamento europea al massimo entro 30 giorni dalla domanda e provvede a notificare il convenuto, informandolo che può scegliere di pagare al ricorrente l’importo richiesto o di opporsi entro 30 giorni dalla notifica.
La ingiunzione di pagamento europea va richiesta mediante la compilazione di moduli e formulari standard in tutta Europa, questo permette di evitare spese di traduzione proprio nell’ottica di ottimizzar e la procedura così come stabilito nel Regolamento europeo per l’ingiunzione di pagamento.
Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea
Se il convenuto presenta un’opposizione in tempo utile e nelle modalità previste, il procedimento proseguirà davanti ai tribunali competenti dello Stato membro in cui la domanda d’ingiunzione di pagamento europea è stata presentata dall’interessato, secondo le norme di procedura civile ordinaria applicabili in tale Stato membro. Si tratta della competenza per ingiunzione di pagamento europea.
Forza esecutiva dell’ingiunzione di pagamento europea
Ove il convenuto non presenti opposizione, il giudice competente dichiarerà esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea, che verrà così riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che si rendano necessarie ulteriori dichiarazioni di esecutività e senza la possibilità di impugnarne il riconoscimento.
Esecuzione in Spagna di un’ingiunzione di pagamento europea
Il procedimento di esecuzione di un’ingiunzione di pagamento è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui diventa esecutiva l’ingiunzione di pagamento.
Per poter eseguire un’ingiunzione di pagamento europea nei tribunali spagnoli, oltre a soddisfare i requisiti di cui sopra, il convenuto deve avere il domicilio o la residenza abituale in Spagna.
Oltre a formalizzare e depositare la domanda esecutiva presso il Tribunale di primo grado territorialmente competente, la parte ricorrente deve presentare anche una copia dell’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva dal giudice d’origine e, se necessario, la sua traduzione in spagnolo.
Richiesta di misure esecutive
Nell’ingiunzione esecutiva, il ricorrente può richiedere misure esecutive specifiche, tra cui un’indagine esaustiva sui beni del debitore o il sequestro dei saldi dei conti bancari del debitore. È inoltre possibile richiedere una maggiorazione dell’importo del procedimento esecutivo del 30% per coprire gli interessi e le spese procedurali maturati nel procedimento esecutivo.
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