Fino a poco tempo fa l’imprenditore italiano che desiderava spedire la propria merce presso un magazzino terzo in Spagna per venderlo al cliente finale in un successivo memento, doveva seguire la procedura prevista per il Consignment Stock (o consegna in conto deposito) identificandosi con un codice fiscale / partita Iva in Spagna.
Ora, ai sensi della Direttiva IVA 2006/112/CE, entrata in vigore in Spagna dal 1 gennaio 2020, non è più necessario identificarsi con un codice fiscale all’estero qualora i beni che escono dall’Italia siano già predestinati a un unico, o quanto meno a determinati clienti. La ditta italiana realizzerà una semplice cessione intracomunitaria direttamente al cliente finale. Per questo sarà importante che nella bolla di consegna sia ben definito e specificato il cliente destinatario finale indipendentemente dal fatto che la merce sarà “depositata” per un tempo limitato e momentaneamente presso un magazzino terzo.
Se, invece, la ditta italiana ha vari clienti sul territorio spagnolo non ancora identificati, a nostro avviso è più prudente e corretto far identificare questa ditta in Spagna e seguire la normale procedura del Consigment Stock così come descritto qui sopra.
REQUISITI:
- Nel contratto di call of stock con il cliente spagnolo uno dei requisiti obbligatori è il trasporto a carico del fornitore per poter beneficiare dell’esenzione dell’Iva. I beni devono essere trasportati o spediti in Spagna dal fornitore, o da un terzo che agisce per suo conto verso la Spagna.
- La merce deve essere trasportata in Spagna con la previsione di essere ceduta in una fase successiva (entro dodici mesi) in Spagna.
CONCLUSIONE:
- Come sempre, va verificata ogni singola fattispecie ed operativa concreta.
- In linea di massima, il Regime semplificato previsto dalla Direttiva è per le ditte che forniscono direttamente clienti all’estero utilizzando un magazzino terzo come semplice “deposito logistico”. Tra altri requisiti, è importante che l’operatore logistico non sia esclusivo della ditta italiana per non incorrere in problematiche di stabile organizzazione. Per questo è importantissimo che il contratto con l’operatore logistico sia verificato da un fiscalista spagnolo.
- La Direttiva IVA 2006/112/CE è stata recepita in Spagna con data 1 gennaio 2020.
- Qualora una ditta italiana abbia più di un cliente in territorio spagnolo, e le merci spedite non siano già state “assegnate”, consigliamo e raccomandiamo di identificarsi in Spagna seguendo la procedura del Consigment Stock.
Se sono soddisfatte le condizioni, la Direttiva garantisce che la cessione dei beni si consideri esente Iva per lo speditore e un acquisto intracomunitario per il cessionario nello Stato membro di destinazione
In caso di dubbi, non esitare a contattarci per conoscere nel dettaglio la procedura del Call-off Stock in Spagna e la differenza con il Consignment Stock.