L’esterovestizione è definita nella sentenza 2869 emessa nel 2013 dalla Sezione Tributaria della Cassazione civile. L’esterovestizione consiste nel “vestire” una società come se fosse estera.
È dunque la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale.
L’esterovestizione è illegale e va assolutamente evitata, ha finalità elusiva in quanto lo scopo è quello di ottenere una minore tassazione sugli utili. Ció nonostante, molti professionisti purtroppo seguono slogan “populisti” senza essere aggiornati con la giurisprudenza “stoppando” sul nascere progetti di internazionalizzazione di imprese che – invece – non hanno nulla a che vedere con il concetto di esterovestizione. C’è molta confusione sul punto, talvolta forse anche un minimo di mala fede per non perdere il controllo del cliente in Italia . Nel 2018 ha fatto molto scalpore (sentenza importante per gli operatori del settore) la notizia dell’accusa di esterovestizione rivolta agli stilisti Dolce&Gabbana per aver costituito una società in Lussemburgo e ceduto la titolarità dei propri marchi. La Cassazione italiana ha dato ragione agli stilisti in quanto l’accusa di esterovestizione va riesaminata alla luce dei principi del Diritto comunitario sulla libertà di stabilimento, un principio fondamentale dell’Unione Europea proprio per garantire mobilità e libertà delle imprese e dei professionisti all’interno dell’UE.
IMPORTANTE:
Una società “scatola vuota” presenterebbe sicuramente qualche criticità, ma anche in questo caso il principio comunitario della libertà di spostamento per persone e società è un interesse SUPERIORE all’interesse nazionale dell’Agenzia delle Entrate.
È la stessa Cassazione a definire il concetto di esterovestizione come un tipico fenomeno di abuso del diritto ed è sempre la stessa Cassazione ad addossare all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare l’artificiosità dell’insediamento estero.
Per quanto sopra, pur perfettamente consapevoli dell’atteggiamento estremamente aggressivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, consigliamo di analizzare serenamente ciascun progetto di espansione internazionale senza pregiudizi. A volte i Commercialisti meno esperti in Diritto internazionale sostengono che una persona fisica non può essere al tempo stesso Amministratore di una società italiana e di una società spagnola (o straniera).
È una presa di posizione errata perché estremista, che denota scarsa conoscenza e impedisce all’imprenditore italiano di valutare con serenità come sviluppare il proprio business all’estero.
Il nostro Studio ha molta esperienza nell’internalizzazione delle imprese intesa come apertura e conquista di nuovi mercati nel rispetto della della normativa italiana, e di quella internazionale dettata dall’OCSE (che non tutti conoscono).