Documentazione dei prezzi di trasferimento in Spagna

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Documentazione dei prezzi di trasferimento in Spagna

I. PREMESSE SUL TRANSFER PRICING IN SPAGNA

Secondo quanto previsto dalla legge spagnola nº 27/2014 dell’imposta societaria, nonché dal Real Decreto nº 634/2015 (regolamento dell’imposta societaria, applicabile a partire dall’esercizio 2015), tutte le operazioni tra societá collegate devono essere realizzate a valore di mercato proprio per rispettare la normativa in materia di transfer pricing in Spagna). In linea generale, dette operazioni devono essere documentate e la relativa documentazione deve essere conservata dall’impresa e a disposizione dell’Agenzia Tributaria spagnola in caso di ispezione (a partire dal giorno seguente alla presentazione della liquidazione dell’imposta societaria). La documentazione dovrá riferirsi al periodo impositivo o di liquidazione in cui vengono realizzate le operazioni, peró puó essere valida anche per altri periodi impositivi successivi, con gli adattamenti necessari. L’obbligo di conservare la documentazione, in caso di gruppo con societá dominante non residente, spetta alla societá residente designata a tal fine. Rispetto al tipo di documentazione che deve essere predisposta, si fará riferimento alla cifra di negozio del contribuente o del gruppo, corrispondente ai 12 mesi anteriori all’inzio del periodo impositivo di riferimento. Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento in Spagna, si intende per valore di mercato quello che si sarebbe applicato tra entitá indipendenti, in condizioni che rispettino il principio della libera concorrenza. L’amministrazione tributaria puó comprovare la valutazione dell’operazione e correggerla.

Per determinare il valore normale di mercato di un’operazione, la normativa sul transfer pricing richiede che si realizzi una analisi di comparabilità che consiste nel confrontare le circostanze rilevanti (caratteristiche del bene o servizio, funzioni e rischi assunti da ciascuna parte, termini contrattuali, caratteristiche del mercato, strategie commerciali ecc.) delle operazioni effettuate tra societá collegate rispetto a operazioni effettuate tra entitá indipendenti equiparabili (cioé con differenze non significative in relazione al prezzo del bene o del servizio, margine della operazione ecc). Detta analisi é fondamentale per poter determinare il metodo di valutazione adeguato a ciascuna operazione.

II. PARTI VINCOLATE (art. 18.2 LIS)

In base alla normativa spagnola in materia di prezzi di trasferimento, si considerano parti vincolate:

  • una societá ed i suoi soci (persone fisiche o giuridiche), con partecipazione uguale o superiore al 25%
  • una societá ed i suoi consiglieri o amministratori (di fatto o di diritto), salvo per quanto riguarda la retribuzione corrisposta per l’esercizio delle loro funzioni;
  • una societá ed i coniugi o persone unite da relazioni di parentela (in linea diretta o indiretta) per consanguineitá o affinitá fino al terzo grado, dei soci o amministratori, quando la partecipazione é uguale o superiore al 25%.
  • due societá appartenenti ad un gruppo (secondo quanto previsto dall’art. 42 del Codice di commercio, cioé quando una societá detiene direttamente o indirettamente il controllo dell’altra)
  • una societá e gli amministratori (di fatto o di diritto) di un’altra, quando entrambe appartengono a un gruppo
  • una societá ed altra societá nella quale la prima partecipa indirettamente almeno nel 25% del capitale sociale o fondi propri
  • due societá nelle quali i soci, i loro coniugi o persone unite da relazioni di parentela (in linea diretta o indiretta) per consanguineitá o affinitá fino al terzo grado, partecipano direttamente o indirettamente almeno nel 25% del capitale sociale o fondi propri
  • una societá residente in Spagna ed le sue stabili organizzazioni all’estero.

III. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VALORE DI MERCATO IN SPAGNA

Per determinare il valore di mercato in materia di transfer pricing, la legge (art. 18.4 LIS) stabilisce una serie di metodi di valutazione. Più in concreto, il contribuente puó applicare a scelta uno dei metodi seguenti:

  1. Prezzo libero comparabile (CUP – compared uncontrolled price)

Compara il prezzo di mercato di un bene o servizio in una operazione collegata, con il prezzo di quel bene o servizio in una operazione non collegata comparabile. La sua applicabilitá di fatto dipende dall’esistenza di informazione affidabile sulle operazioni comparabili e rimane limitata nella pratica a situazioni relativamente semplici (per esempio, quando esistano quotazioni ufficiali o prezzi di riferimento)

  1. Metodo del costo incrementato (Cost plus)

Il costo di acquisto o di produzione del beni o servizio si incrementa del margine che abitualmente si ottiene in operazioni comparabili tra parti indipendenti, o del margine che ottengono imprese del settore in operazioni comparabili (effettuando – se necessario – le correzioni indispensabili per ottenere la equivalenza e considerare le particolaritá dell’operazione in concreto). Risulta particolarmente adeguato per imprese che prestano servizi, comprese funzioni come agente o commissionario o che elaborano prodotti semilavorati.

  1. Metodo del prezzo di rivendita (Resale price)

Si basa sul prezzo di un prodotto comprato da una impresa collegata e rivenduto ad una impresa indipendiente, riducendosi del margine che l’impresa abitualmente ottiene in operazioni non collegate comparabili o di quello che ottengono le imprese del settore. É il piú appropriato quando l’impresa collegata opera come distributore o commerciante di prodotti dentro il gruppo.

  1. Metodo della distribuzione del risultato (Profit split)

É un metodo che identifica il beneficio che si dividerá tra le parti collegate, rispetto all’operazione di cui trattasi quando la medesima sia realizzata in forma congiunta, in funzione di un criterio che rifletta le condizioni che avrebbero pattuito entitá indipendenti in circostanze simili o analoghe (per esempio, tenendo in conto rischi assunti, attivi utilizzati, funzioni svolte ecc).

  1. Metodo del margine netto dell’insieme delle operazioni (TNMM – transactional net margin)

Analizza il margine dei benefici netti in relazione alla base appropriata (per esempio costi, vendite, attivi) comparandolo con il margine di beneficio che dovrebbe ottenersi in transazioni comparabili non collegate, o se possibile, quello eventualmente ottenuto in operazioni equiparabili da una impresa indipendente. Qualora non fosse possibile applicare i 5 metodi anteriori, si potranno utilizzare altri metodi e tecniche di valutazione generalmente accettati, sempre che rispettino il principio di libera concorrenza.

IV. SERVIZI INTRAGRUPPO (art. 18.5 LIS)

La legge in Spagna prevede la possibilità di dedurre le spese sostenute per servizi intragruppo, a condizione é che i servizi prestati producano o possano produrre un vantaggio o utilitá per il destinatario. Proprio per questo è importante ottemperare ai vari obblighi in materia di prezzi di trasferimento.

V. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA – transfer Pricing -(art. 15 y 16 RD 634/2015)

OPERAZIONI ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONE IN SPAGNA

OPERAZIONE VINCOLATA DOCUMENTAZIONEDICHIARAZIONE NEL MOD 200 (Imposta Societaria)
Gruppo fiscale – bilancio consolidato (indipendentemente dal volume delle operazioni)NONO
Unioni temporali di imprese o Associazioni di interesse economico (indipendentemente dal volume delle operazioni)NONO
Operazioni realizzate nell’ambito di offerte pubbliche di vendita o acquisto di valori (indipendentemente dal volume delle operazioni)NONO
Operazioni realizzate con la stessa entitá vincolata, quando l’importo del congiunto di operazioni non superi i 250.000 €NONO

 

VI. DOCUMENTAZIONE DEL GRUPPO (MASTER FILE) – deve includere anche le stabili organizzazioni che formino parte del gruppo.

Questa documentazione si richiederà in Spagna solo ai gruppi il cui importo netto della cifra di negozio globale sia uguale o superiore a 45 milioni di euro. Fino al 2015 la normativa in materia di transfer pricing richiedeva una determinata normativa, ma a partire dall’anno 2016 l’informazione dovrá essere la seguente:

  • Descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica ed operativa del gruppo, cosí come di qualunque cambio rilevante nella misma (insieme di dati);
  • Identificazione delle diverse societá del gruppo (dato);
  • Descrizione delle attivitá principali del gruppo, dei principali mercati geografici, delle principali fonti di benefici e catena di somministrazione dei beni e servizi che rappresentino almento il 10% dell’importo netto della cifra di negozio del gruppo nel periodo impositivo (insieme di dati);
  • Descrizione delle operazioni di riorganizzazione ed acquisizione o cessione di attivi rilevanti, realizzate nel periodo impositivo (insieme di dati);
  • Descrizione generale delle funzioni esercitate, dei rischi assunti e principali attivi utilizzati dalle societá del gruppo, inclusi i cambi rispetto al periodo impositivo anteriore (insieme di dati);
  • Descrizione generale della strategia globale del gruppo in relazione allo sviluppo, proprietá e sfruttamento degli attivi intangibili, includendo la localizzazione dei principali stabilimenti in cui si realizzino attivitá di investigazione e sviluppo e la direzione delle stesse (insieme di dati);
  • Una descrizione della politica del gruppo in materia di prezzi di trasferimento che includa il metodo o metodi di fissazione dei prezzi adottati dal gruppo (insieme di dati);
  • Una relazione delle decisioni sulla ripartizione dei costi e dei contratti di prestazioni di servizio tra imprese del gruppo (dati);
  • Relazione degli attivi intangibili del gruppo rilevanti agli effetti dei prezzi di trasferimento, indicando le entitá titolari dei medesimi, nonché la politica dei prezzi di trasferimento ad essi referente (dati);
  • Importo delle controprestazioni corrispondenti ad operazioni vincolate del gruppo derivate dall’uso di intangibili, identificando le societá del gruppo partecipanti e i relativi paesi di residenza fiscale (dati);
  • Relazione degli accordi tra entitá del gruppo relative a intangibili, includendo gli accordi di ripartizione dei costi, i principali accordi di servizio di investigazione e di cessione di licenze (dati);
  • Descrizione generale di qualunque vendita od operazione rilevante effettuata su intangibili durante il periodo impositivo, includendo entitá, paesi ed importi (dati);
  • Descrizione generale della forma di finanziamento del gruppo (insieme di dati);
  • Identificazione delle entitá del gruppo che realizzino le principali funzioni di finanziamento, il relativo paese di costituzione e di direzione effettiva (dati);
  • Descrizione generale della politica di prezzi di trasferimento relativa agli accordi di finanziamento tra entitá del gruppo (insieme di dati);
  • Stato finanziario annuale consolidato del gruppo, sempre che siano obbligatori o si elaborino volontariamente (insieme di dati);
  • Relazione e breve descrizione degli accordi previ di valutazione vigenti e qualunque altra decisione con autoritá fiscale che incida sulla distribuzione dei benefici del gruppo tra i vari paesi (dati).

VII. DOCUMENTAZIONE DELL’OBBLIGATO TRIBUTARIO (COUNTRY SPECIFIC FILE) IN SPAGNA

A partire dal 2015, in caso di persone o entitá vincolate il cui importo netto della cifra di negozio sia superiore a 10 milioni di euro ma inferiore a 45 milioni di euro, la documentazione sul transfer pricing specifica avrà un contenuto semplificato, dovendo contenere solo le seguenti informazioni:

  1. Descrizione della natura, caratteristiche ed importo delle operazioni vincolate (dato);
  2. Nome, cognome, ragione sociale o denominazione completa, domicilio fiscale e numero di identificazione fiscale del contribuente e delle persone o entitá vincolate con cui si realizzi l’operazione;
  3. Identificazione del metodo di valutazione utilizzato;
  4. Comparabili ottenuti e valore o intervalli di valore derivati dal metodo di valutazione utilizzato.

Quando la società in Spagna abbia un importo netto della cifra di negozio inferiore a 10 milioni di euro, non sará necessario apportare informazione sui comparabili (punto “d” anteriore) e l’obbligo di documentazione si potrà considerare adempiuto utilizzando il documento normalizzato, che sarà approvato con apposito ordine ministeriale (attualmente non ancora pubblicato). In ogni caso, la documentazione sui prezzi di trasferimento in Spagna non potrà avere contenuto semplificato in relazione alle seguenti operazioni:

  • Operazioni con persone fisiche che tributano in estimazione oggettiva, quando su partecipazione nella societá o quella del coniuge o ascendenti/discendenti, in forma individuale o congiunta, sia uguale o superiore al 25% del capitale o fondi propri
  • Vendita di rami d’attivitá;
  • Vebdita di valori o partecipazioni nei fondi propri di entitá non quotate in borsa o di entitá quotate in mercati situati in paradisi fiscali;
  • Vendita di immobili;
  • Operazioni su attivi intangibili.

Quando si tratti delle citate operazioni e la società in Spagna abbia una cifra di negozio inferiore a 10 milioni di euro, non sará necessaria l’analisi di comparabilitá se le operazioni non sono state realizzate con entitá residenti in paradisi fiscali. In caso di importo netto della cifra di negozio della societá uguale o superiore a 45 milioni di euro, per l’anno 2015 il contenuto dell’informazione del contribuente sará quello previsto dalla vecchia normativa, mentre a partire dall’anno 2016 la documentazione specifica sul transfer pricing dovrà contenere:

  • Struttura di direzione, organigramma e persone o entitá destinatarie delle relazioni sull’evoluzione delle attivitá del contribuente, indicando i paesi o territori in cui dette persone o entitá hanno residenza fiscale (insieme di dati);
  • Descrizione delle attivitá del contribuente, della sua strategia di negozio e della sua eventuale partecipazione in operazioni di ristrutturazione o cessione o trasmissione di attivi intangibili nel periodo impositivo (insieme di dati);
  • Principali societá concorrenti (insieme di dati);
  • Descrizione dettagliata della natura, caratteristiche ed importo delle operazioni vincolate (dati);
  • Nome, cognome, ragione sociale o denominazione completa, domicilio fiscale e numero di identificazione fiscale del contribuente e delle persone o entitá vincolate con cui si realizzi l’operazione (dati);
  • Analisi di comparabilitá dettagliato, nei termini descritti nell’art. 17 del regolamento (insieme di dati);
  • Spiegazione relativa alla selezione del metodo di valutazione scelto, inclusa una descrizione delle ragioni che giustificarono la scelta, la sua forma di applicazione, i comparabili ottenuti e la specificazione del valore o intervallo dei valori derivati (insieme di dati);
  • Criteri di ripartizione delle spese in concetto di servizi prestati congiuntamente a favore di varie persone o entitá vincolate, nonché i corrispondenti accordi (se esistono) e gli accordi di ripartizione dei costi a cui si riferisce l’art. 18 del regolamento (dati);
  • Copia degli accordi previ di valutazione vigenti e qualunque altra decisione con autoritá fiscali che sia relativa alle operazioni vincolate descritte (dati);
  • Qualunque altra informazione rilevante che abbia avuto a disposizione il contribuente per determinare la valutazione delle operazioni vincolate (insieme di dati);
  • Stati finanziari annuali del contribuente (insieme di dati);
  • Conciliazione tra i dati utilizzati per applicare i metodi dei prezzi di trasferimento e gli stati finanziari annuali, quando sia rilevante (insieme di dati);
  • Dati finanziari dei comparabili utilizzati e loro fonti (insieme di dati).

Quando sussista l’obbligo di documentazione in Spagna, per determinate operazioni potrebbe esistere anche l’obbligo di indicare/dichiarare il relativo importo nel modello 200 di liquidazione dell’imposta societaria (nei termini e modalitá che stabilirá all’effetto per l’anno 2015 apposita ordinanza del Ministro dell’Agenzia Tributaria ed Amministrazioni pubbliche).

VIII. 13 RD 634/2015 INFORMAZIONE PAESE PER PAESE (Country-by-Country Reporting)

A partire dal 2016, oltre alla documentazione del gruppo e dell’obbligato tributario, e qualora l’importo netto di fatturazione del gruppo sia di almeno 750 milioni di euro nei 12 mesi anteriori all’inizio del periodo impositivo, si dovrá apportare anche l’informazione paese per paese indicata nell’art. 14 (benefici lordi del gruppo, margine netto, imposta societaria pagata, importo del capitale sociale ecc.):

  1. le societá residenti in Spagna che siano dominanti di un gruppo (e che non siano a loro volta dipendenti da altre entitá);
  2. le societá residenti in Spagna che siano direttamente od indirettamente dipendenti da una societá madre non residente, sempre che si produca alcuna delle seguenti circostanze:
  • la societá madre le abbia designate per elaborare l’informazione;
  • non esista un obbligo di informazione paese per paese nello stado di residenza della societá dominante;
  • non esista un accordo di intercambio automatico di informazione con il paese in cui la capogruppo risiede fiscalmente;
  • che pur esistendo un accordo di intercambio automatico, si sia prodotto un inadempimento sistematico del medesimo comunicato alle societá residenti in Spagna dall’Agenzia tributaria spagnola.

Qualunque societá residente in Spagna e che faccia parte di un gruppo obbligato a presentare l’informazione citata, sará obbligata a comunicare all’Agenzia Tributaria spagnola i dati dell’impresa tenuta ad elaborarla (incluso il paese di domicilio fiscale). Il termine per realizzare detta comunicazione sará prima della fine del periodo impositivo a cui si riferisca l’informazione. L’informazione dovrá poi presentarsi nel termine massimo di 12 mesi dalla fine del periodo impositivo di riferimento.

IX. REGIME SANZIONATORIO SPECIFICO IN SPAGNA (per la documentazione specifica, escluso il Country-by-Country Reporting) – art. 18.13 LIS

In caso di corretta documentazione sui prezzi di trasferimento, l’Agenzia Tributaria non applicherá sanzione alcuna (indipendentemente dal fatto che – a seguito di comprovazione – decida applicare o meno correzioni di valore). In caso di assenza di documentazione o documentazione omessa, falsa o inesatta:

  • Senza correzione di valore da parte dell’Agenzia Tributaria à la legge prevede una sanzione fissa di 1.000.-€ per ogni dato omesso o 10.000.-€ per insieme di dati omessi (il limite massimo sará il minore tra i suguenti importi: il 10% del totale delle operazioni soggette a imposta o l’1% dell’importo netto della cifra di negozio – fatturazione totale)
  • Con correzione di valore da parte dell’Agenzia Tributaria à sanzione pari al 15% della correzione applicata.

La sanzione pari al 15% della correzione si applicherá anche nel caso in cui il valore di mercanto che derivi dalla documentazione non sia il valore dichiatato nell’imposta societaria.

X. ACCORDI PREVI DI VALUTAZIONE IN SPAGNA (art. 21 e seguenti RD 634/2015)

É possibile richiedere all’Agenzia Tributaria che determini il valore di mercato (transfer price) delle operazioni effettuate tra entità vincolate, con carattere previo alla realizzazione delle medesime, attraverso la presentazione di una proposta di valutazione. In caso di essere approvata o modificata dall’amministrazione con l’accettazione del contribuente, si formalizzerá un “accordo previo di valutazione”, che stabilirá il valore di mercato delle operazioni esaminate, precisando i periodi impositivi in cui sará applicabile e con riferimento ai quali tanto l’amministrazione come il contribuente saranno tenuti ad applicare la proposta di valutazione approvata e/o concordata.

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