Distacco breve di lavoratori in Spagna: devo nominare un rappresentante?
Con riferimento alla normativa spagnola in merito al distacco breve di lavoratori nell’ambito di una prestazione internazionale di servizi, molto spesso imprese italiane si recano in Spagna per montaggio o manutenzione di macchinari. Qualora le trasferte fossero superiori agli otto giorni, sono soggette alle normative spagnole in materia di notifica dell’attività. Recentemente è stato pubblicato il Decreto presidenziale del 27 maggio 2017. Da pagina 43 iniziano le disposizioni inerenti la materia.
In merito ai punti g) e h) contenuti proprio a pagina 43, non è chiaro se le persone che vengono specificate, quali referenti di fronte all’autorità spagnola, possano essere anche gli stessi lavoratori distaccati o se sia necessario nominare un proprio rappresentante residente in Spagna.
g) Los datos identificativos y de contacto de una persona física o jurídica presente en España que sea designada por la empresa como su representante para servir de enlace con las autoridades competentes españolas y para el envío y recepción de documentos o notificaciones, de ser necesario.
h) Los datos identificativos y de contacto de una persona que pueda actuar en España en representación de la empresa prestadora de servicios en los procedimientos de información y consulta de los trabajadores, y negociación, que afecten a los trabajadores desplazados a España.
RISPOSTA:
Con riferimento al punto g) la norma richiede una semplice comunicazione dei dati identificativi di una persona presente (non residente) in Spagna per fare da “intermediario/enlace” tra la ditta e le autorità competenti spagnole.
Con riferimento al punto h), però, la norma richiede anche i dati identificativi di una persona che rappresenti la ditta straniera in Spagna nelle procedure di informazione e analisi delle richieste dei lavoratori, oltre che nelle negoziazioni che possano interessare i lavoratori distaccati in Spagna. Pare quindi che un’impresa che si reca in Spagna per montaggio o manutenzione di macchinari debba nominare un proprio rappresentante (non è richiesto che sia spagnolo).
CONCLUSIONE:
- Si tratta di una normativa nuova, siamo in attesa di vedere i Regolamenti attuativi.
- Sembrerebbe che la legge richieda alla ditta spagnola solamente di comunicare i dati di una persona per permettere all’Ente competente di effettuare semplici comunicazioni (punto g), ma in contraddizione a ció, richiede altresì la presenza di un suo vero e proprio rappresentante (punto h). In mancanza di un Regolamento attuativo, non è dato sapere se detta rappresentanza potrà essere data mediante procura pubblica, semplice, o compilando un formulario).
- Tenuto conto di questo stato di obiettiva incertezza, raccomandiamo di esaminare caso per caso, al fine di contattare l’Ente territorialmente competente per verificare insieme a lui quali siano le consuetudini seguite dall’ufficio, in attesa del Regolamento Attuativo.