Con questo articolo vogliamo dare alcuni spunti utili agli imprenditori in Spagna che vendano i propri prodotti a commercianti al dettaglio. In Spagna, infatti, i rivenditori privati sono soggetti al c.d. “recargo de equivalencia”.
A tal fine, si considerano rivenditori privati quei soggetti (persone fisiche) che realizzino la loro attività come autonomi con partita IVA e che abbiano la condizione di commercianti al dettaglio.
Il “Recargo de equivalencia” per punti:
- Il Recargo di equivalencia deve essere applicato dal fornitore sul prezzo dei propri prodotti quando siano venduti a commercianti al dettaglio;
- il Recargo de equivalencia viene corrisposto dal rivenditore privato all’imprenditore che fornisce dei beni;
- l’obiettivo di tale strumento fiscale è evitare che il rivenditore al dettaglio debba presentare la dichiarazione IVA trimestralmente;
- il rivenditore privato deve sempre e prontamente informare il proprio fornitore di essere soggetto all’applicazione del Recargo de equivalencia.
È evidente che per l’imprenditore che opera in Spagna il Recargo de equivalencia è un elemento importante da tenere in conto al momento della determinazione dei prezzi dei propri prodotti. Infatti, oltre all’IVA l’imprenditore dovrà applicare al prezzo anche un ricarico, il “recargo de equivalencia”, appunto.
Questo strumento – il cui obiettivo è quello di facilitare la gestione amministrativa delle imposte per il piccolo commerciante – implica che il fornitore dei prodotti insieme all’IVA, ripercuota sul commerciante anche detto ricarico che, nel caso di prodotti con IVA al 21%, corrisponde ad un’aliquota addizionale del 5,20% della base imponibile, mentre in caso di prodotti con IVA al 10%, il ricarico sarà del 1,4%.
In concreto, le singole fatture di vendita dovranno riportare dettagliatamente l’importo dovuto come IVA e l’importo dovuto a titolo di ricarico.
Tanto l’IVA come il ricarico andranno poi dichiarati e versati trimestralmente all’Agenzia delle Entrate spagnola con l’apposito modello 303.
Poiché questo sistema implica che il soggetto passivo dell’imposta sia il fornitore, in occasione del primo contatto con ogni nuovo cliente raccomandiamo di dare precise istruzioni alla rete commerciale affinché si richieda formalmente ad ogni cliente di accreditare/dichiarare per iscritto se si trova o meno in regime di “recargo de equivalencia” per consentire una corretta gestione dei prezzi, della fatturazione e degli oneri tributari e fiscali.