Come richiedere un codice di accisa in Spagna per il commercio di alcool e bevande alcoliche

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Come richiedere un codice di accisa in Spagna per il commercio di alcool e bevande alcoliche

Si rende necessario richiedere un codice di accisa in Spagna in quanto la produzione, nonché la introduzione nel mercato di prodotti contenenti alcool, é gravata da imposta sulle accisa (imposta speciale di fabbricazione), tributo attualmente armonizzato all’interno della Unione Europea, sulla base delle direttive specifiche emanate in materia. La normativa spagnola di riferimento é la Ley nº 38/1992 ed il relativo regolamento di attuazione, il Real Decreto nº 1165/1995.

Il tributo si caratterizza per l’esistenza di un regime fiscale sospensivo, che consiste nella sospensione dell’imposta applicabile a fabbricazione, trasformazione, possesso o circolazione dei beni che ne sono oggetto, mentre restano nella fabbrica in cui sono stati prodotti o nel deposito fiscale in cui si immagazzinano o quando si destinano direttamente ad altre fabbriche, depositi fiscali, destinatari registrati o all’esportazione. Il regime sospensivo si applica altresí alla circolazione intracomunitaria dei prodotti con destino ad operatori autorizzati o quando l’imposta sia giá stata pagata in uno Stato Membro, permettendo successivamente di gravare l’operazione in destino ed autorizzando la restituzione dell’imposta anticipata in origine.  Per poter dichiarare tutte queste operazioni, è obbligatorio che l’operatore abbia richiesto un codice di accisa in Spagna presso l’autorità competente.

L’accisa dovrá quindi pagarsi alla fine del regime sospensivo (dentro dell’ambito territoriale interno di applicazione) o al momento della ricezione del prodotto in destino.

La circolazione o possesso dei prodotti fuori da detti circuiti di sospensione e senza accreditare il pagamento dell’imposta mediante un codice di accisa in Spagna (salvo per i prodotti che i privati destinino a consumo diretto) costituirá un’infrazione tributaria sanzionabile.

Nel settore dell’alcol e bevande alcoliche esistono quattro tipi di accisa:

  1. accisa sulla birra;
  2. accisa sul vino e bevande fermentate;
  3. accisa su prodotti intermedi;
  4. accisa su alcol e bevande derivate.

Le rispettive aliquote si determinano in base al grado alcolico. La birra con grado alcolico non superiore a 1,2 % vol. nonché il vino e le bevande fermentate con grado alcolico inferiore o uguale a 15% vol. (18% per i vini tranquilli) sono soggette all’imposta, ma ad aliquota zero. I vari adempimenti che la normativa impone ai soggetti passivi di detto tributo sono piuttosto gravosi, soprattutto per quanto riguarda la concessione iniziale del codice di accisa in Spagna necessario per operare nel settore.

Affinché sia possibile applicare il regime sospensivo, infatti, ogni operatore (fabbrica, deposito e/o magazzino fiscale, destinatario autorizzato ecc.) dovrá essere in possesso di apposita autorizzazione e sará soggetto ad adempimenti fiscali specifici (tra cui il mantenimento di una contabilitá dettagliata dello stock e la trasmissione periodica all’Agenzia Tributaria dei dati relativi alle singole operazioni realizzate utilizzando un apposito sistema informatico).

L’iscrizione dell’operatore e/o deposito nel registro territoriale dell’ufficio gestore competente (censo dell’imposta speciale) ed il successivo ottenimento del codice di accisa in Spagna (CAE) suppone la previa iscrizione nel censo degli impresari, essere al corrente del resto di obbligazioni tributarie, e presentare una richiesta specifica accompagnata da una serie di documenti relativi tanto all’impresa come allo stabilimento e/o attività realizzata.

Oltre agli obblighi sopra citati, i depositari autorizzati e speditori registrati dovranno prestare una garanzia con validitá in tutto l’ambito territoriale UE, per rispondere degli obblighi derivati dalla circolazione intracomunitaria dei prodotti. In concreto, la dogana richiede – come condizione previa all’iscrizione nel registro territoriale – la prestazione di un avallo bancario per un importo minimo di 30.000 €, che deve essere prestato anche se l’accisa nel paese di destinazione dei prodotti è ad aliquota zero.

Inoltre, la circolazione ed il possesso di prodotti oggetto dell’imposta con fini commerciali dovrá sempre essere giusitificata da un DAE (documento amministrativo elettronico) o da un DSA (documento semplificato d’accompagnamento), accreditando l’avvenuto pagamento dell’accisa in Spagna o l’applicabilità del regime sospensivo (nel sistema di circolazione intracomunitaria o interna con imposta devengada) o di un’esenzione.

La liquidazione dell’imposta avverrà poi attraverso la presentazione all’Agenzia tributaria spagnola degli appositi modelli, con cadenza trimestrale, che riporteranno il codice di accisa in Spagna dell’operatore. Se non si è un operatore abituale nel settore, consigliamo di rivolgersi al nostro Studio per una alternativa più rapida e operativa che consiste nell’affidarsi a un operatore logistico già presente nel mercato. In questo modo non sarà necessario richiedere un codice di accisa in Spagna.

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